Il 9 agosto 2019 è stato approvato il decreto FER1 un bando con nuovi incentivi per le energie rinnovabili.
Il provvedimento, in particolare, incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.
Per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati sugli edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 0,10 euro al kWh. L’incentivo è cumulabile con quello per la sostituzione delle coperture contenenti amianto con moduli fotovoltaici.
Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta.
Gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione alle coperture in amianto o in eternit hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 0,12 €/kWh su tutta l’energia prodotta.
Chi può partecipare al bando?
Possono partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli impianti:
– di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;
– oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
– oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.
Chi ha priorità di posizionamento nel bando?
Nel riconoscimento degli incentivi sarà data priorità a:
– impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;
– impianti fotovoltaici installati su scuole, ospedali e altri edifici pubblici in sostituzione delle coperture e sui fabbricati rurali previa completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
– impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016 e impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
– tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).
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